CER : il Codice Europeo dei Rifiuti (EER)

CER

Il CER Codice Europeo dei Rifiuti, è un codice identificativo che viene assegnato a ogni tipologia di rifiuto in base alla sua composizione e al processo da cui proviene. Per quanto riguarda i rifiuti pericolosi, la caratterizzazione risiede nell’origine dei rifiuti e nel contenuto di sostanze pericolose.

Il nuovo CER (decisione 2014/955/UE) è in vigore dal 1 giugno 2015 e assegna a ogni tipologia di rifiuto una stringa numerica di sei cifre, così composta:

  • i primi due numeri (capitolo) sono rappresentativi del genere cui ricondurre la tipologia di rifiuto
  • le cifre a seguire (sottocapitoli) sono ulteriori specificazioni della tipologia di rifiuto.

La precisa identificazione del rifiuto è fondamentale per le successive fasi di recupero e/o smaltimento.
Il CER è da riportare sulla scheda SISTRI o sul formulario di identificazione rifiuto e sul registro cronologico o registro di carico e scarico dei rifiuti.

I capitoli del CER

  • 01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali
  • 02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti
  • 03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone
  • 04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell’industria tessile
  • 05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone
  • 06 Rifiuti dei processi chimici inorganici
  • 07 Rifiuti dei processi chimici organici
  • 08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa
  • 09 Rifiuti dell’industria fotografica
  • 10 Rifiuti provenienti da processi termici
  • 11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa
  • 12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica
  • 13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12)
  • 14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08)
  • 15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi non specificati altrimenti
  • 16 Rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco
  • 17 Rifiuti delle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)
  • 18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da cure sanitarie)
  • 19 Rifiuti prodotti da impianti di gestione dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell’acqua e dalla sua preparazione per uso industriale
  • 20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziati.

FAQ - CER per i sfridi in gomma vulcanizzata

La classificazione CER rientra nel codice 07, seguito da identificativo merceologico. Nel caso della gomma vulcanizzata di scarto classificata rifiuto non pericoloso il codice esteso è EER 070213.

Purtroppo no. Il problema, oltre che autorizzativo per la nostra azienda, è che nessuna applicazione industriale richiederebbe un prodotto derivante da scarti pericolosi. Le materie prime secondarie sono sottoposte ad analisi End Of Waste e non ne permetterebbero la vendita.