CER : il Codice Europeo dei Rifiuti (EER)
CERIl CER Codice Europeo dei Rifiuti, è un codice identificativo che viene assegnato a ogni tipologia di rifiuto in base alla sua composizione e al processo da cui proviene. Per quanto riguarda i rifiuti pericolosi, la caratterizzazione risiede nell’origine dei rifiuti e nel contenuto di sostanze pericolose.
Il nuovo CER (decisione 2014/955/UE) è in vigore dal 1 giugno 2015 e assegna a ogni tipologia di rifiuto una stringa numerica di sei cifre, così composta:
- i primi due numeri (capitolo) sono rappresentativi del genere cui ricondurre la tipologia di rifiuto
- le cifre a seguire (sottocapitoli) sono ulteriori specificazioni della tipologia di rifiuto.
La precisa identificazione del rifiuto è fondamentale per le successive fasi di recupero e/o smaltimento.
Il CER è da riportare sulla scheda SISTRI o sul formulario di identificazione rifiuto e sul registro cronologico o registro di carico e scarico dei rifiuti.
I capitoli del CER
- 01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali
- 02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti
- 03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone
- 04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell’industria tessile
- 05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone
- 06 Rifiuti dei processi chimici inorganici
- 07 Rifiuti dei processi chimici organici
- 08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa
- 09 Rifiuti dell’industria fotografica
- 10 Rifiuti provenienti da processi termici
- 11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa
- 12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica
- 13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12)
- 14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08)
- 15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi non specificati altrimenti
- 16 Rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco
- 17 Rifiuti delle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)
- 18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da cure sanitarie)
- 19 Rifiuti prodotti da impianti di gestione dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell’acqua e dalla sua preparazione per uso industriale
- 20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziati.
FAQ - CER per i sfridi in gomma vulcanizzata
Quale codice CER è attribuito agli scarti di gomma per il recupero di materia?
La classificazione CER rientra nel codice 07, seguito da identificativo merceologico. Nel caso della gomma vulcanizzata di scarto classificata rifiuto non pericoloso il codice esteso è EER 070213.
Mi è stato attribuito un codice CER pericoloso per la gomma di scarto; può essere recuperata come materia prima seconda?
Purtroppo no. Il problema, oltre che autorizzativo per la nostra azienda, è che nessuna applicazione industriale richiederebbe un prodotto derivante da scarti pericolosi. Le materie prime secondarie sono sottoposte ad analisi End Of Waste e non ne permetterebbero la vendita.


